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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine
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Art. 4 cpv. 1 lett. c e f nonché 2 lett. d
1Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere provvedimenti temporanei per la regolazione delle specie animali protette se animali di una determinata specie:
…
c. causano danni ingenti a foresta, colture agricole o animali da reddito;
f. costituiscono un grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico;
g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca.
2Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
…
b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
d. le misure di prevenzione adottate;
e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo.
Art. 4 bisZone di tranquillità per la selvaggina
1Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina, tenendo conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia o le riserve per gli uccelli federali e cantonali esistenti.
2In particolare vigilano affinché:
a. i piani e le prescrizioni che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla pianificazione del territorio e la pianificazione forestale, siano conformi alle zone di tranquillità per la selvaggina;
b. l’utilizzazione turistica e l’utilizzazione a fini ricreativi siano in accordo con gli obiettivi di protezione delle zone di tranquillità per la selvaggina.
3A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all’UFAM per parere.
4L’Ufficio federale di topografia provvede all’iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).
Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni
1Il Dipartimento può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
a. esiste un biotopo sufficientemente grande adatto alla specie;
b. sono state prese le disposizioni legali relative alla protezione della specie;