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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine

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h. balestre, archi, fionde, giavellotti, lance, coltelli, fucili e pistole ad aria compressa;

i. armi semiautomatiche con magazzino con oltre due colpi; fucili a pallini di calibro superiore a 18,2 mm (calibro 12), armi automatiche e armi da pugno;

j. armi da fuoco,

1. la cui canna è inferiore a 45 cm;

2. il cui calcio è piegabile, telescopico o non solidamente collegato con il sistema di percussione;

3. la cui canna è svitabile;

4. la cui canna è dotata di un silenziatore integrato o montabile.

k. sparare da imbarcazioni a motore con potenza superiore a 6 kW, salvo per evitare danni agli attrezzi da pesca posati durante l’esercizio della pesca professionale;

l. sparare da veicoli a motore in moto, da teleferiche, da funicolari, da seggiovie e sciovie, da ferrovie e da aeromobili;

m. nella caccia agli uccelli acquatici: pallini di piombo.

2In deroga al capoverso 1, per uccidere la selvaggina che non è in grado di fuggire possono essere utilizzati:

a. armi da pugno per dare il colpo di grazia;

b. coltelli per dare una stoccata nella zona cardiopolmonare, se la selvaggina è ferita e il colpo di grazia mette in pericolo persone o beni materiali importanti.

Art. 3 cpv. 1 lett. d

1I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:

d. recuperare animali feriti.

Art. 3biscpv. 1 e 2

1La moretta tabaccata e la starna sono protette.

2Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono limitati ed estesi come segue:

a. cinghiale: dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione;

b. cormorano: dal 1° marzo al 31 agosto;

c. cornacchia nera, corvo, gazza e ghiandaia: dal 16 febbraio al 31 luglio.