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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine
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Ordinanza Avamprogetto del 31 marzo 2011
su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 febbraio 19881 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:
Art. 1
Abrogato
Art. 2 cpv. 1 e 2
1Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:
a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto;
b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;
c. nella caccia da tana: gas, fumo, oggetti per impalare, pinze, attrezzi di scavo per stanare i tassi, spari per stanare la preda e impiego di più di un cane;
d. animali vivi da richiamo;
e. telefoni cellulari e ricetrasmittenti, salvo per il recupero di animali feriti;
f. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono, dispositivi che producono un elettrochoc; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser e dispositivi di puntamento notturno;
g. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;
RS ..........
1 RS 922.01
2007–1951