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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine

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Ordinanza Avamprogetto del 31 marzo 2011

su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 29 febbraio 19881 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:

Art. 1

Abrogato

Art. 2 cpv. 1 e 2

1Non possono essere impiegati per l’esercizio della caccia i mezzi ausiliari e i sistemi seguenti:

a. trappole, eccettuate le trappole a trabocchetto;

b. lacci, calappi metallici, reti, panioni e ami;

c. nella caccia da tana: gas, fumo, oggetti per impalare, pinze, attrezzi di scavo per stanare i tassi, spari per stanare la preda e impiego di più di un cane;

d. animali vivi da richiamo;

e. telefoni cellulari e ricetrasmittenti, salvo per il recupero di animali feriti;

f. apparecchi elettronici per la riproduzione del suono, dispositivi che producono un elettrochoc; fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti, puntatori laser e dispositivi di puntamento notturno;

g. esplosivi, pezzi pirotecnici, veleni, narcotici ed esche avvelenate o narcotizzanti;

RS ..........

1 RS 922.01

2007–1951