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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine
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c. non ne deriva pregiudizio per la conservazione della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l’agricoltura e la selvicoltura.
2L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera, ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 3.
3Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4).
Art. 8bisGestione di animali non indigeni
1Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.
2Nell’allegato, il Dipartimento designa le specie animali invasive non indigene, la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione. Se acquisisce nuove conoscenze sulla loro invasività, adegua questo elenco dopo aver sentito i servizi federali e gli ambienti interessati.
3Per l’importazione di animali di cui nell’allegato è necessaria un’autorizzazione dell’UFAM, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.
4Per la detenzione di animali di cui nell’allegato è necessaria un’autorizzazione dell’autorità cantonale, che può essere rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico.
5Non sono rilasciate autorizzazioni per l’importazione e la detenzione di gobbi della Giamaica, ibridi di rapace e scoiattoli grigi. Possono essere autorizzate deroghe per le detenzioni esistenti e per scopi di ricerca.
6I Cantoni provvedono affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si diffondano; se minacciano la diversità delle specie indigene, i Cantoni li allontanano, nella misura del possibile. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina le misure.
Art. 9 cpv. 1 e cpv. 2 secondo periodo
1Possono essere prese misure di autodifesa contro gli animali delle seguenti specie: stornelli, cesene e merli.
2… Nel determinare il momento tengono conto della protezione degli uccelli adulti durante la cova.
Art. 10 cpv. 6
6L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui al capoverso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti:
a. la protezione delle specie;
b. la prevenzione di danni e di situazioni di pericolo;
c. la promozione di misure di prevenzione;