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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine

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d. l’accertamento dei danni e il loro risarcimento;

e. le condizioni per la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;

f. il coordinamento intercantonale delle misure.

Art. 21

Abrogato

II. Modifica del diritto previgente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 settembre 19912 sulle bandite federali

Art. 7 cpv. 4

4L’Ufficio federale di topografia provvede all’iscrizione delle bandite di caccia e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).

2. Ordinanza del 21 maggio3 2008 sulla geoinformazione

Allegato 1, tabella, identificatori 170 e 179

Denominazione Base giuridica Servizio

competente

(RS 510.62 art.

8 cpv. 1)

[servizio

specializzato

della Confede-

razione]

Inventario federale delle RS 922.0 UFAM A X 170 bandite di caccia federali art. 11

(compresa la rete di RS 922.31

percorsi) art. 1 segg.

2 RS 922.31

3 RS 510.620