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Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 7 pagine
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d. l’accertamento dei danni e il loro risarcimento;
e. le condizioni per la dissuasione, la cattura o l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi, lupi o linci;
f. il coordinamento intercantonale delle misure.
Art. 21
Abrogato
II. Modifica del diritto previgente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 30 settembre 19912 sulle bandite federali
Art. 7 cpv. 4
4L’Ufficio federale di topografia provvede all’iscrizione delle bandite di caccia e dei corrispondenti percorsi accessibili nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche).
2. Ordinanza del 21 maggio3 2008 sulla geoinformazione
Allegato 1, tabella, identificatori 170 e 179
Denominazione Base giuridica Servizio
competente
(RS 510.62 art.
8 cpv. 1)
[servizio
specializzato
della Confede-
razione]
Inventario federale delle RS 922.0 UFAM A X 170 bandite di caccia federali art. 11
(compresa la rete di RS 922.31
percorsi) art. 1 segg.