Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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Art. 8 cpv. 1 lett. c OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. c

1 … a condizione che sia dimostrato che:

c. non ne deriva pregiudizio per la conservazione della diversità delle specie e per le peculiarità genetiche e nemmeno per l’agricoltura e la selvicoltura;

Questa disposizione, ripresa dall’OCP in forma invariata, secondo cui possono essere messe in libertà soltanto specie che non causano pregiudizi per l’agricoltura e la selvicoltura, è discussa principalmente dai rappresentanti dell’agricoltura.

Agricoltura: diverse associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SBFV, SoBV, Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung, Unione Contadini Ticinesi) rilevano che secondo loro e in applicazione di questo articolo la messa in libertà (e l’immigrazione, che va trattata allo stesso modo) di grandi predatori non sarebbe stata lecita. Un’interpretazione più rigorosa di questa lettera avrebbe permesso di evitare molti conflitti. In futuro questa lettera va quindi applicata rigorosamente. Questo è uno dei motivi per cui le associazioni dell’agricoltura respingono categoricamente qualsiasi messa in libertà di animali, compresi quelli che vivevano qui storicamente e quindi sono considerati indigeni.

Economia forestale: Economia forestale Svizzera chiede che in caso di messa in libertà di animali indigeni si debba richiedere l’approvazione dei proprietari forestali in tutti i casi in cui si tratti di potenziali autori di danni da selvaggina nel bosco (p. es. i cervidi). A tal fine è necessaria una regolamentazione chiara e inequivocabile per i proprietari forestali o un’armonizzazione tra la legislazione federale e quella cantonale.

Art. 8 cpv. 1 lett. d OCP

Art. 8 cpv. 1 lett. d

1 … a condizione che sia dimostrato che:

d. nuova richiesta avanzata nell’ambito dell’indagine conoscitiva (altre condizioni per la messa in libertà).

Varie associazioni chiedono di completare questo capoverso con una nuova lettera, che formuli condizioni supplementari per la messa in libertà di animali indigeni.

Cantoni e conferenze cantonali: un Cantone (VS) chiede che non possano più essere messi in libertà animali indigeni che «d. possono causare danni ad animali da reddito, costituire un grave pericolo per impianti infrastrutturali o causare forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie della caccia e della pesca».

Caccia: CacciaSvizzera chiede un adeguamento delle condizioni per la messa in libertà di animali indigeni analogo: (nuovo) «d. non siano prevedibili forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia e della pesca».

Agricoltura: FSAO e FSAC chiedono l’introduzione di una regolamentazione della responsabilità civile per i danni causati da animali messi in libertà (questa richiesta è avanzata anche da altre organizzazioni all’art. 8 cpv. 4).

G262-0576