Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 41Fedlex · Rapporto sui risultati

Cantoni e conferenze cantonali: la maggioranza dei Cantoni, incaricati dell’esecuzione, e delle conferenze cantonali è fortemente contraria questo articolo. 18 Cantoni e tre conferenze cantonali respingono questa disposizione poiché secondo la legge la delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina è chiaramente di competenza dei Cantoni. Una partecipazione dell’UFAM sul piano dei contenuti nell’ambito della pianificazione non è necessaria né auspicata: sono infatti le autorità cantonali della caccia a disporre di conoscenze fondate sulla selvaggina e i suoi habitat. La prevista informazione

dell’UFAM sulle zone cantonali di tranquillità per la selvaggina attraverso la loro iscrizione nelle carte tematiche è più che sufficiente. Vari Cantoni (AI, BE, GL, SG) e una conferenza cantonale (CDPA) propongono invece di inserire le zone di tranquillità per la selvaggina nel «piano direttore cantonale, al capitolo natura e paesaggio». Benché la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina debba restare facoltativa e solo se un Cantone delimita zone di tranquillità per la selvaggina queste vanno inserite nel piano direttore, nell’ambito dell’esame preliminare di eventuali modifiche dei piani direttori presso l’ARE è sentito anche il parere dell’UFAM e con l’approvazione del piano direttore da parte del Consiglio federale le zone di tranquillità per la selvaggina diventano quindi vincolanti per le autorità. Questo processo garantisce che le zone di tranquillità per la selvaggina siano integrate negli strumenti di pianificazione esistenti e attuate. Una conferenza cantonale (CDP) considera invece questa disposizione troppo poco vincolante: secondo lei, ai Cantoni dovrebbe essere imposto un termine di cinque anni per l’attuazione: cpv. 3: «A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione, da sottoporre preliminarmente all’UFAM per parere, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza».

Partiti politici: un partito politico (I Verdi) chiede che sia previsto un periodo transitorio fino al 2015, entro il quale i Cantoni devono delimitare le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina. A tal fine propone la seguente disposizione nel diritto transitorio (art. 21 OCP): (nuovo) «I Cantoni delimitano le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015.»

Caccia: CacciaSvizzera respinge l’approvazione della pianificazione per principio e chiede che si trovi una disposizione che obblighi solo i Cantoni inadempienti. Sarà così possibile ridurre l’onere amministrativo.

Protezione delle risorse: varie associazioni del settore della protezione delle risorse (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP), condividono per principio l’approvazione della pianificazione. Secondo loro, questa disposizione troppo vaga sulla pianificazione delle zone di tranquillità per la selvaggina non comporta tuttavia alcun miglioramento e vi è il rischio che nasca una nuova categoria di zone protette, non attuata e soggetta a disposizioni deboli. Per questo motivo, WWF propone ad esempio la riformulazione del capoverso 3 seguente: «A tal fine, i Cantoni elaborano una pianificazione in base ai criteri dell’UFAM e la sottopongono all’UFAM per parere nella versione provvisoria». Dal canto suo, ASPU chiede la seguente aggiunta al capoverso 3: «I Cantoni creano zone di tranquillità per gli animali selvatici entro il 31 dicembre 2015; a tal fine elaborano le basi relative alle zone di tranquillità per gli animali selvatici necessarie conformemente alla presenza di specie sensibili ai disturbi; essi sottopongono tali basi all’Ufficio federale per verifica della completezza entro il 1° dicembre 201 3.» Anche ProNatura è dell’opinione che i Cantoni debbano identificare le regioni potenziali per le zone di tranquillità per la selvaggina entro il 2015. Queste zone di tranquillità per gli animali selvatici devono esse-

G262-0576