Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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FSAO e FSAC chiedono la stessa cosa, ma con un’altra formulazione: «I costi della messa in libertà di specie (danni ad animali da reddito, onere delle misure di protezione ecc.) sono a carico del DATEC».

4.8 Art. 8bis «Gestione di animali non indigeni»

Art. 8bis OCP

Art. 8bisGestione di animali non indigeni.

La separazione dell’articolo 8 vigente in due articoli separati (l’art. 8 sulla messa in libertà di animali indigeni trattato sopra e il presente art. 8bis, che disciplina la gestione di specie non indigene) suscita sostanzialmente consensi. In generale si fa notare che un’attuazione coerente del nuovo articolo 8bisserve alla prevenzione dell’introduzione di specie non indigene.

Art. 8bis cpv. 1 OCP

Art. 8biscpv. 1

1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene.

Il divieto di messa in libertà di specie non indigene, ripreso in forma invariata, non suscita alcuna opposizione.

Solo un’associazione regionale di protezione degli uccelli (BirdLife Luzern) suggerisce di estendere tale divieto ad altri gruppi di animali, segnatamente i rettili, gli anfibi, i pesci e i granchi, se tale divieto non figura altrove.

Art. 8bis cpv. 2 OCP

Art. 8biscpv. 2

2 Nell’allegato, il Dipartimento designa le specie animali invasive non indigene, la cui importazione e detenzione sono soggette ad autorizzazione. Se acquisisce nuove conoscenze sulla loro invasività, adegua questo elenco dopo aver sentito i servizi federali e gli ambienti interessati.

Lo scorporo dell’elenco delle specie soggette ad autorizzazione in un allegato dell’OCP, gestibile in modo più flessibile, ossia adeguabile da parte del Dipartimento, non suscita alcuna opposizione di principio. In generale suscita consensi il fatto che questo articolo permette di rafforzare la prevenzione delle diffusione indesiderata di specie non indigene. Sono tuttavia avanzate alcune richieste di adeguamento dettagliate.

Cantoni e conferenze cantonali: vari Cantoni (AR, GE, TG) e una conferenza cantonale (CCP) propongono di sostituire il termine «invasive» con quello più neutrale di «neozoi» o con «specie problematiche», dal momento che in genere l’invasività effettiva di molte specie non è chiara in anticipo. È chiesta una rielaborazione dell’elenco delle specie ed è proposta una sua suddivisione in specie cacciabili e non cacciabili. Un Cantone (SZ) chiede un’armonizzazione accurata dell’OCP con l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (in particolare l’allegato 2 dell’OEDA).

Vari Cantoni e organizzazioni (GE, GL, NE, TG, Falknervereinigung, ASPU, SSBF, Verein Wildtierforschung Schweiz, associazioni regionali) chiedono una rielaborazione

G262-0576