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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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Appendice

LISTA DELLE ATTIVITÀ

1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano

unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.

2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione

termica è uguale o superiore a 300 megawatt e

b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori1 (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).

3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;

b) Impianti destinati

- alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari;

- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;

- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;

- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;

- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e

per le produzioni di metalli non ferrosi.

5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasforma-

zione dell’amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.

6. Impianti chimici integrati.

7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade2 e di linee ferroviarie

per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti3 muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;

b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.