Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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Département fédéral de l'environnement,

des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'environnement OFEV

N° de référence: I453-1128

8 marzo 2010

Aprovazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto trans-frontaliero

Rapporto esplicativo

1 Situazione generale

1.1 La Convenzione

La Convenzione del 1991 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE-ONU) sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero1 (qui di seguito: Convenzione) è stata firmata il 25 febbraio 1991 a Espoo (in Finlandia). È stata ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 ed è entrata in vigore il 10 settembre 1997. È in vigore anche in tutti Paesi confinanti con la Svizzera. Al 8 marzo 2010, la Convenzione contava 44 Parti, tra cui figura la maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale e orientale, del Caucaso e della Comunità europea.

La Convenzione introduce un meccanismo d'informazione e di consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull’ambiente. Da un lato, mira a garantire la realizzazione di un esame dell’impatto sull’ambiente (EIA) da parte dei Paesi che intendono costruire un impianto che può avere un impatto transfrontaliero importante sull’ambiente – la Parte di origine (art. 22). Dall’altro, mira a garantire che la Parte di origine informi e consulti il o i Paesi limitrofi interessati dai potenziali impatti transfrontalieri importanti del progetto – Parte colpita – e disciplina i diritti e gli obblighi delle due Parti. In particolare, prevede che la Parte di origine notifichi tali progetti alla Parte colpita (art. 2 cpv. 4 e art. 3) in modo tale che quest’ultima possa partecipare alla procedura (art. 2 cpv. 6 e art. 5) e obbliga la Parte di origine a tener conto, nella sua decisione, dei risultati della consultazione del pubblico e dell’amministrazione della Parte colpita (art. 6).

La Convenzione si applica alle 17 attività elencate nell’appendice I che «possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante» e ad altre attività che le Parti convengono di assoggettare alla Convenzione.

A livello pratico, in Svizzera i principi della Convenzione sono stati applicati finora in una ventina di casi. In occasione dell’ultima revisione nel dicembre 2008 dell’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA3), è stato tra l’altro inserito un articolo (art. 6a OEIA) che designa le autorità federali e cantonali che in Svizzera esercitano i diritti e gli obblighi che scaturiscono

1 RS 0.814.06

2 Gli articoli citati nel seguito del testo corrispondono agli articoli della Convenzione.

3 RS 814.011

1/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128