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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine
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Appendice XVI
DECISIONE III/7 SECONDO EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE DI ESPOO
La Riunione delle Parti,
riferendosi alla sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e al paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
desiderando modificare la Convenzione ai fini di migliorarne ulteriormente l’applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all’ambiente,
accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dal gruppo speciale creato in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di lavoro per la valutazione dell’impatto ambientale,
prendendo atto della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e ricordando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,
prendendo inoltre atto degli strumenti giuridici pertinenti della Comunità europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,
consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell’appendice I rafforzerà l’importanza delle valutazioni dell’impatto ambientale a livello regionale,
considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell’impatto ambientale,
incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all’applicazione delle disposizioni della Convenzione,
1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell’entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, in particolare l’adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l’esame del rispetto degli obblighi e le misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall’adozione e dall’entrata in vigore del presente emendamento,
2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, in particolare l’elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l’esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte,