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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine
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- 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
1Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere
impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell’impianto.
2Ai fini della presente Convenzione,
- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:
a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale;
c) è specificamente segnalata come autostrada.
- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.
3Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla defini-
zione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (allegato 14).