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Consultazione 2009/135: Modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG) · 4 pagine
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Disegno del 13 novembre 2009
Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
1
L'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale
dell'agricoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2
Si applica altresì alla riscossione delle tasse da parte di servizi che adempiono compiti d’esecuzione nell’ambito della legge sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.
Art. 2a Prestazioni di servizi statistici
2
Per le prestazioni di servizi statistici giusta la legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale fornite dall’UFAG sono riscosse le tasse ai sensi della presente ordinanza.
3 Gli articoli 1-7 e l’articolo 18 lettere a-g dell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità
amministrative della Confederazione restano applicabili.
Art. 3 cpv. 3
Abrogato.
Art. 4 Calcolo della tassa
1Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.
2Se gli allegati non indicano alcun importo o anziché un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.
1 RS 910.11
2 RS 431.01
3 RS 431.09
2009–......