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Consultazione 2009/135: Modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG) · 4 pagine

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Disegno del 13 novembre 2009

Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

1

L'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale

dell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Si applica altresì alla riscossione delle tasse da parte di servizi che adempiono compiti d’esecuzione nell’ambito della legge sull’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione.

Art. 2a Prestazioni di servizi statistici

2

Per le prestazioni di servizi statistici giusta la legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale fornite dall’UFAG sono riscosse le tasse ai sensi della presente ordinanza.

3 Gli articoli 1-7 e l’articolo 18 lettere a-g dell'ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità

amministrative della Confederazione restano applicabili.

Art. 3 cpv. 3

Abrogato.

Art. 4 Calcolo della tassa

1Le tasse sono calcolate in base alle tariffe di cui agli allegati 1 e 2.

2Se gli allegati non indicano alcun importo o anziché un importo forfetario fissano un quadro tariffario, le tasse sono calcolate in funzione del dispendio di tempo nei limiti di siffatto quadro. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

1 RS 910.11

2 RS 431.01

3 RS 431.09

2009–......