Progetto
Consultazione 2009/135: Modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG) · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
O sulle tasse UFAG
3Se una decisione o una prestazione per cui negli allegati è fissato un importo si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.
Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni
Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.
II
Modifica del diritto previgente
4
L’ordinanza del 25 giugno 2008 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. h
2Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti e le competenze seguenti:
h. riscossione delle tasse per lo svolgimento di compiti d’esecuzione nell’ambito della legge dell’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, laddove l’UFAG non adempia direttamente tali compiti.
III
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.
L'allegato esistente diventa l'allegato 1.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova