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Consultazione 2009/135: Modifica dell'ordinanza del 16 giugno 2006 concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (ordinanza sulle tasse UFAG) · 4 pagine

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O sulle tasse UFAG

3Se una decisione o una prestazione per cui negli allegati è fissato un importo si rivela di eccezionale entità, la tassa è calcolata secondo il capoverso 2.

Art. 5a Acquisizione di dati sul latte e valutazioni

Le tasse di cui all’allegato 2 vanno versate anticipatamente.

II

Modifica del diritto previgente

4

L’ordinanza del 25 giugno 2008 sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 periodo introduttivo e lett. h

2Il servizio d’amministrazione ha, in particolare, i compiti e le competenze seguenti:

h. riscossione delle tasse per lo svolgimento di compiti d’esecuzione nell’ambito della legge dell’agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione, laddove l’UFAG non adempia direttamente tali compiti.

III

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.

L'allegato esistente diventa l'allegato 1.

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2010.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RS 916.350.2