Avamprogetto OADI

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 2 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del….

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 31 agosto 19831 sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 114 Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare della

cassa o del Cantone

(art. 82 83 cpv. 1, lett. f e 85g LADI)

1 Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare o il cantone responsabile deve risarcire i danni.

2 Il titolare della cassa o il Cantone reponsabile si assume per ogni caso di danno al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

3 L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.

Art. 114a Indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse

e ai Cantoni

(art. 82 cpv. 5, 83 e 85g cpv. 5 LADI)

Il DFE determina la base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità applicato dall’organo di compensazione ai titolari delle casse ed ai Cantoni, nonché l’ammontare della stessa e le modalità del versamento.

1 RS 837.02 2010......