Avamprogetto casse

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 2 pagine

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Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione

del

Il Dipartimento federale dell’economia,

visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI),

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Art. 1 Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità

1 L’indennità per il rischio di responsabilità è calcolata sulla base della somma media dei risarcimenti a carico dei titolari stabiliti dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso e in quello precedente mediante decisioni passate in giudicato.

2 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

Art. 2 Ammontare dell’indennità

L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma media dei risarcimenti prevista all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Versamento

1 Il versamento dell‘indennità consegue in base al numero di casi verificati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso (art. 83 cpv. 1 lett. d LADI) e in base al numero di domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento presentate dai titolari in seguito all’inesigibilità di rimborsi chiesti di proprio moto dalle casse secondo l’articolo 115 OADI. Il numero di casi verificati è moltiplicato per il fattore due.

2, L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno trascorso è versata nel secondo trimestre dell’anno successivo, ma per la prima volta nel 2011.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

1 RS 837.02 2010–......