Rapporto cantoni
Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 3 pagine
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Ai Cantoni
Spiegazioni relative a: - artt. 114 e 114a OADI nuovo - nuova ordinanza del Dipartimento federale dell’economia ( DFE) sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
1. Situazione attuale
a) Responsabilità dei Cantoni
L‘articolo 85g capoverso 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il Cantone risponde nei confronti della Confederazione dei danni che i suoi servizi in particolare i suoi uffici regionali di collocamento, hanno causato intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti (= responsabilità dei Cantoni).
b) Indennità per il rischio di responsabilità
L’articolo 85g capoverso 5 LADI stabilisce che il fondo di compensazione indennizza
adeguatamente il Cantone per il rischio di responsabilità. Il fondo può concludere per
quest’ultimo un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa
annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.
Secondo l’articolo 114a capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l’ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un’indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.
c) Modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità
Dal 1° luglio 2003, l’indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in un regolamento dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (SECO). Il
regolamento disciplina tra l'altro la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti intenzionali, nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell’indennità per il rischio di responsabilità.
d) Limitazione della responsabilità
La regolamentazione attuale, in base a cui i Cantoni sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività d’esecuzione della legge, si è rivelata efficace. Poiché dal 2003 si è dovuto rinunciare a concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato nel suddetto regolamento la responsabilità a 10 000 franchi per caso di danno. Tale regola deve essere mantenuta.