Avamprogetto cantoni
Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni
Fedlex · Progetto · Pagina 1
Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
del
Il Dipartimento federale dell’economia,
visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI)
ordina:
Art. 1 Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità
1 L’indennità per il rischio di responsabilità è calcolata sulla base della somma media dei risarcimenti a carico dei Cantoni stabiliti dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso e in quello precedente mediante decisioni passate in giudicato.
2 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.
Art. 2 Ammontare dell’indennità
L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma media dei risarcimenti prevista all’articolo 1 capoverso 1.
Art. 3 Versamento
1 Il versamento dell’indennità consegue in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI).
2 L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno trascorso è versata nel secondo trimestre dell’anno successivo, ma per la prima volta nel 2011.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.
.... Dipartimento federale dell’economia
Doris Leuthard
1 RS 837.02 2010–......