Avamprogetto cantoni

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni

Fedlex · Progetto · Pagina 1

Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni

del

Il Dipartimento federale dell’economia,

visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI)

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Art. 1 Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità

1 L’indennità per il rischio di responsabilità è calcolata sulla base della somma media dei risarcimenti a carico dei Cantoni stabiliti dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso e in quello precedente mediante decisioni passate in giudicato.

2 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.

Art. 2 Ammontare dell’indennità

L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma media dei risarcimenti prevista all’articolo 1 capoverso 1.

Art. 3 Versamento

1 Il versamento dell’indennità consegue in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso (art. 83 cpv. 1 lett. c LADI).

2 L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno trascorso è versata nel secondo trimestre dell’anno successivo, ma per la prima volta nel 2011.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

.... Dipartimento federale dell’economia

Doris Leuthard

1 RS 837.02 2010–......