Rapporto casse

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 3 pagine

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Alle casse di disoccupazione riconosciute

Spiegazioni relative a: - artt. 114 e 114a OADI nuovo - nuova ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione

1. Situazione attuale

a) Responsabilità dei titolari

L’articolo 82 capoverso 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti (= responsabilità dei titolari delle casse).

b) Indennità per il rischio di responsabilità

L’articolo 82 capoverso 5 LADI stabilisce che il fondo di compensazione indennizza

adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Il fondo può concludere per quest’ultimo un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità.

Secondo l’articolo 114a capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l’ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un’indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il

capoverso 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.

c) Modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità

Dal 1° luglio 2003, l’indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in un regolamento dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (SECO), elaborato e adeguato in stretta collaborazione con i titolari delle casse. Il regolamento disciplina tra l'altro la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti

intenzionali nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell’indennità per il rischio di responsabilità.

d) Limitazione della responsabilità

La regolamentazione attuale, in base a cui i titolari delle casse sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività esecutiva, si è rivelata efficace. Poiché dal 2003 si è dovuto rinunciare a concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato nel suddetto regolamento la responsabilità a 10 000 franchi per caso di danno. Tale regola deve essere mantenuta.