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Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 7 pagine
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Art. 29 cpv. 3
3 L’audizione è messa a verbale. Questo deve essere firmato dai partecipanti.
Art. 29a (nuovo) Collaborazione all'accertamento dei fatti
Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare i motivi di fuga di un richiedente nello Stato d’origine o di provenienza, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.
Art. 30
abrogato
Art. 31 Preparazione delle decisioni da parte dei Cantoni
D’intesa con i Cantoni, il Dipartimento può decidere che gli impiegati cantonali con contratto di diritto pubblico preparino decisioni sotto la direzione dell’Ufficio federale e a sua destinazione.
Art. 31a (nuovo) Decisioni dell'Ufficio federale
1Di norma l'Ufficio federale non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento,
c. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.
2 Il capoverso 1 lettere c-e non si applica qualora sussistano indizi secondo cui lo Stato terzo non garantisca una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3 L'Ufficio federale non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Tale è il caso segnatamente qualora siano invocati esclusivamente motivi economici o medici.
4 Negli altri casi respinge la domanda d'asilo qualora non sia stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o in presenza di un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 52-54.