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Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 7 pagine

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Art. 32-35a

abrogati

Art. 36 Procedura prima delle decisioni

1 In caso di decisione di non entrata nel merito secondo l'articolo 31a capoverso 1, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito. Lo stesso vale se il richiedente:

a. inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell’esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova;

b. basa la sua domanda in modo determinante su mezzi di prova falsificati o contraffatti;

c. si rende colpevole di un’altra violazione grave del suo dovere di collaborare.

2 Negli altri casi ha luogo un'audizione secondo l'articolo 29.

Art. 37 cpv. 1 e 2, cpv. 3 (abrogato)

1 Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro cinque giorni lavorativi dal deposito della domanda.

2 Negli altri casi, di norma, la decisione dev’essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda.

3abrogato

Art. 37a (nuovo) Motivazione

La decisione di non entrata nel merito dev'essere motivata sommariamente.

Art. 38

abrogato

Art. 39 Concessione della protezione provvisoria

Se dalle informazioni raccolte nel centro di registrazione e procedura o dall’audizione sui motivi d’asilo emerge che il richiedente fa manifestamente parte di un gruppo di persone da proteggere ai sensi dell’articolo 66, gli è accordata la protezione.

Art. 40

abrogato

Art. 41

abrogato