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Consultazione 2009/148: Avamprogetto di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri in relazione con la sostituzione delle decisioni di non entrata nel merito · 7 pagine

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Art. 76 cpv. 3

3 Se l’esercizio del diritto d’essere sentiti fa apparire indizi di persecuzione, si procede a un’audizione in applicazione dell'articolo 29.

Art. 78 cpv. 4

4 Prima di revocare la protezione provvisoria, si procede a un’audizione secondo l'articolo 29.

Art. 80 cpv. 1

1 I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

Art. 94 (nuovo) rubrica, cpv. 1, 2 e 3

Contributi federali per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità

1 La Confederazione versa a terzi contributi per la consulenza in materia di procedura e di valutazione delle opportunità (art. 17 cpv. 4).

2 Il Consiglio federale fissa gli importi forfettari dei contributi e le condizioni per la loro concessione.

3 La concessione dei contributi è retta da contratti di prestazione di diritto pubblico.

Art. 108 cpv. 1 e 2

1 Il ricorso deve essere interposto entro 15 giorni o, se si tratta di decisioni incidentali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione.

2 Il termine di ricorso contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e contro le decisioni di non entrata nel merito è di cinque giorni lavorativi.

Art. 109 cpv. 1, 2 (abrogato) e 4

1 Il Tribunale amministrativo federale decide di norma entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 23 capoverso 1 e contro le decisioni di non entrata nel merito.

2abrogato

4 Negli altri casi, di norma decide sui ricorsi entro 20 giorni.