Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/16: Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) e Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF) · 4 pagine
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Dipartimento federale dell’ambiente,
dei trasporti,dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT
Abteilung Finanzierung
Rapporto esplicativo
Revisione parziale dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria e
delle disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria
Data: 1° maggio 2009
N. registrazione/dossier: 151/2009-05-04/296
Il sistema di definizione dei prezzi di tracciato applicato dal 1999 secondo la legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) si è dimostrato tutto sommato efficace. Le critiche avanzate in proposito riguardano soprattutto i seguenti tre aspetti.
1. Il sistema non incentiva un utilizzo ottimale dell'infrastruttura. Che un treno circoli alle 3 del mattino
o durante le ore di punta, in un giorno della settimana in cui la domanda è grande o il traffico esiguo, il prezzo è sempre lo stesso.
2. Poiché il prezzo di base è determinato tenendo conto di costi marginali standard, il prezzo di trac-
ciato per un treno pesante, che sollecita fortemente l'infrastruttura, risulta più elevato di quello di un convoglio leggero. Nel traffico merci, per semplificare, i gestori dell'infrastruttura fissano anche il contributo di copertura in base al peso del treno, benché l'articolo 20 OARF consenta l'applicazione di numerosi altri fattori. Le imprese di trasporto merci e quelle addette al carico e allo scarico ritengono che il fatto di considerare due volte il peso del treno penalizzi il traffico merci.
3. L'attuale definizione del contributo di copertura per il traffico non concessionario da parte dei ge-
stori dell'infrastrutturta implica l'applicazione di valori non uniformi per tratte paragonabili. Nel traffico merci combinato, ad esempio, le FFS prevedono una tariffa di 0.0052 franchi per ogni tonnellata-chilometro netta, mentre la tariffa della BLS è di 0.0035 franchi al lordo. Nel trasporto in carri completi isolati le FFS non contemplano alcun contributo di copertura, mentre la BLS riscuote 0,0035 franchi per tonnellata-chilometro lorda.
Le critiche di cui sopra sono state espresse anche nella mozione Pedrina (07.3272) del 23 marzo 2007, che chiede quanto segue.
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria in modo che nel traffico non concessionario:
− il contributo di copertura e l'importo minimo dei prezzi di tracciato siano differenziati in funzione
dell'offerta e della domanda; e
− si attribuisca più importanza agli "slot" che non al peso dei treni per la definizione dei prezzi.
Nel corso dell'esame del progetto di legislazione sul traffico merci le Camere hanno deciso il seguente completamento dell'articolo 9b capoverso 4 Lferr.
Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire questi principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.