Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/16: Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) e Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF) · 4 pagine

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N. registrazione/dossier: 151/2009-05-04/296

1. Modifica dell'OARF

Il completamento di cui sopra implica un adeguamento delle pertinenti ordinanze, segnatamente dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) e delle relative disposizioni d'esecuzione (DE-OARF; RS 742.122.4). Per quanto concerne l'OARF si tratta di adeguare l'articolo 20 capoverso 1, per il quale si propone il seguente tenore:

"Nel traffico viaggiatori non concessionario, il contributo di copertura è fissato dall'Ufficio federale. Per la formazione dei prezzi è determinante almeno uno dei seguenti fattori:

a. la norma di realizzazione della tratta;

b. l’impatto ambientale dei veicoli (rumore, gas di scarico, gabinetti aperti ecc.);

c. la copertura del tracciato nelle ore di punta e in quelle di scarso traffico, nonché la regolarità e la

frequenza di utilizzazione di una tratta;

d. il prezzo offerto dall’utente della rete se per certi tracciati vi è una grossa richiesta o se per un

determinato tracciato vi sono più richieste;

e. la differenza rispetto alla velocità normale e le caratteristiche di marcia;

f. gli oneri di pianificazione, la qualità pianificata e l’effettiva qualità raggiunta dal tracciato;

g. gli oneri particolari del gestore dell’infrastruttura per singoli trasporti."

Quindi, anche nel traffico viaggiatori per il quale non è previsto il versamento di indennità, il contributo di copertura non sarà più fissato dai gestori dell'infrastruttura, bensì dall'UFT. Tale modifica s'impone a seguito della richiesta di assicurare gli stessi prezzi di tracciato per tratte paragonabili. Lasciando il diritto di fissare il contributo di copertura ai gestori dell'infrastruttura, verrebbero applicate inevitabilmente tariffe differenti e quindi prezzi di tracciato diversi.

Nel contempo si propone la riduzione della scelta dei criteri determinanti per la formazione del contributo di copertura. In proposito va segnalato in particolare lo stralcio dei criteri "tonnellate-chilometri lorde" e "tonnellate-chilometri nette". Il settore del traffico merci ha più volte criticato le modalità di definizione del prezzo di tracciato, considerando eccessivo l'accento posto sul peso. Una situazione, questa, cui si può ovviare escludendo la possibilità di fissare il contributo di copertura in base al peso, prassi tuttora seguita dalle ferrovie.

2. Modifica delle DE-OARF

Nel luglio 2008 le FFS hanno proposto all'UFT di innalzare il prezzo dell'energia fissato nelle DE-OARF (art. 1 cpv. 1 lett. a DE-OARF). Il provvedimento è motivato in particolare dalla riduzione della produzione propria di FFS Energia e dal contemporaneo aumento dei costi per l'acquisto di elettricità sul mercato. Nel 2008 le FFS hanno altresì proposto la chiusura delle stazioni di smistamento di Olten e di Bienne rispettivamente con effetto dal cambio d'orario del dicembre 2009 e 2010 e la designazione di nuove stazioni nodali. Tali misure implicano l'adeguamento degli allegati 1 e 2 DE-OARF.

Non appena il Consiglio federale avrà modificato l'OARF, l'UFT adeguerà le DE-OARF nel seguente modo.

− Il prezzo della corrente sarà portato da 11 ct./kWh a 11,9 ct./kWh (tariffa alta). La tariffa bassa

(ore 22:00 - 06:00) andrà determinata con il fattore 0,64, il che corrisponde all'incirca al rapporto attuale. La misura è motivata dall'aumento del prezzo di mercato della corrente. Un'ulteriore crescita del prezzo dell'energia è da attendersi per il 2012.

− L'elenco dell'allegato 1 DE-OARF sarà completato con le stazioni nodali di Basilea stazione ba-

dese, Effretikon (stazioni nodali grandi), Bassersdorf, Killwangen-Spreitenbach, Coblenza e Turgi