Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

Nel piano finanziario della Confederazione, per gli anni 2011-2013 è previsto un deficit strutturale miliardario. Per questa ragione, il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha deciso di elaborare un programma di consolidamento che dovrebbe sgravare le finanze federale di 1,5 miliardi di franchi all'anno. L’Esecutivo intende inoltre sospendere provvisoriamente i progetti che comportano ingenti oneri supplementari. Data questa situazione, le maggiori uscite derivanti dalla revisione totale della legge sulle attività giovanili dovrebbero essere compensate internamente al bilancio federale. Dopo la consultazione bisognerà pertanto valutare se l’attuale situazione finanziaria permetta di realizzare il progetto come previsto.

3.2 Per i Cantoni e per i Comuni

La LPAE crea nuovi strumenti di promozione e di sostegno della Confederazione nei confronti di Cantoni (art. 25) e Comuni (art. 11). Per i Cantoni e i Comuni che fanno ricorso al sostegno della Confederazione, risulta un onere finanziario maggiore, giacché gli aiuti finanziari sono limitati al 50 per cento delle spese computabili (art. 13). Parallelamente, non è da escludere che i Cantoni e i Comuni debbano far fronte a un maggior numero di richieste di sostegno di istituzioni responsabili private che non ricevono più aiuti finanziari dalla Confederazione (cfr. capitolo 1.3.7). Lo stesso effetto potrà essere riscontrato in seguito all’aumento degli aiuti finanziari federali per progetti (cfr. capitolo 3.1; art. 8), visto che di regola i richiedenti hanno bisogno anche di altre fonti di finanziamento.

Non si prevedono invece effetti sul personale o di altro genere per Cantoni e Comuni.

3.3 Per l’economia

L’economia svizzera non può fare a meno di una forza lavoro ben formata, motivata e socialmente competente. In questo senso, la promozione dell’infanzia e della gioventù della Confederazione fornisce un notevole contributo. Grazie all’impegno a titolo volontario e onorifico in associazioni giovanili, progetti e iniziative per attività extrascolastiche, i fanciulli e i giovani hanno l’opportunità di sviluppare le loro capacità e di acquisire le competenze chiave (soft skills) per la carriera professionale e per ricoprire in futuro importanti funzioni economiche e sociali. Al contempo, le forme facilmente accessibili e aperte di attività extrascolastiche favoriscono l’integrazione professionale e sociale di fanciulli e giovani svantaggiati e contribuiscono alla riduzione della disoccupazione giovanile e della dipendenza dalla pubblica assistenza.

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

L’avamprogetto LPAE si basa sull’articolo 67, capoverso 2 della Costituzione federale, che assegna alla Confederazione la competenza di sostenere le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani a complemento delle misure cantonali. Nella fattispecie, si tratta di una competenza parallela e sussidiaria della Confederazione. La competenza di sostegno secondo l’articolo 67 capoverso 2 della Costituzione federale va oltre le «classiche» competenze di sostegno della Confederazione (p.es. art. 70 cpv. 4 o art. 116 cpv. 1 frase 2 Costituzione federale), abbinate all’intervento dei Cantoni in un determinato settore. Le misure di sostegno della Confederazione per le attività extrascolastiche di fanciulli e giovani possono essere adottate a titolo sussidiario. Questo significa che la Confederazione può intervenire di sua iniziativa anche in settori non coperti dai Cantoni, per quanto tali misure presentino un legame materiale con quelle cantonali nell’ambito delle attività dell’infanzia e della gioventù.

L’avamprogetto LPAE concretizza inoltre il diritto di fanciulli e giovani a essere sostenuti nel loro sviluppo (art. 11 cpv.1 Cost.). Lo stesso vale per l’obiettivo sociale di favorire lo sviluppo di fanciulli e giovani, affinché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e di sostenere la loro integrazione sociale, culturale e politica (art. 41, cpv. 1, lett. g Cost.).