Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente avamprogetto LPAE è in sintonia con gli obblighi internazionali della Svizzera. In particolare, la promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani, il sostegno ai Cantoni per la concezione e l’applicazione della politica dell’infanzia e della gioventù e il rafforzato coordinamento a livello federale concretizzano adeguatamente i diritti riconosciuti dall’articolo 4 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
4.3 Subordinazione al freno alle spese
Allo scopo di limitare le uscite, l’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Le nuove spese ricorrenti previste dalle disposizioni in materia di sussidi dell’avamprogetto LPAE si situano al di sotto di questi limiti e non sono quindi subordinate al freno alle spese.
4.4 Conformità alla legge sui sussidi
Gli aiuti finanziari secondo l’avamprogetto LPAE sono discrezionali e vengono concessi nel quadro dei crediti approvati sotto forma di contributi non rimborsabili. Sono rispettati i principi del secondo capitolo della Legge sui sussidi.
4.5 Delega di competenze legislative
L’obiettivo, l’oggetto e le misure della promozione dell’infanzia e della gioventù da parte della Confederazione e le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari sono sanciti nell’avamprogetto, che stabilisce così un quadro legale sufficientemente determinato, nel quale dovranno inserirsi le disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale. Oltre all’articolo 22, che assegna per principio al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione, l’articolo 8 capoverso 2, l’articolo 12 capoverso 2 e l’articolo 14 capoverso 2 contengono norme di delega per l’emanazione di ordinanze. Le deleghe concernono le regolamentazioni che richiedono disposizioni di attuazione dettagliate. Considerato l’elevato grado di concretizzazione, una regolamentazione a livello di legge sarebbe inappropriata.