Progetto
Consultazione 2009/28: Revisione parziale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) e dell'ordinanza del DFI sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI). · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto
Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU)
Modifica del ... Avamprogetto per l'indagine conoscitiva del
novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sugli esami genetici sull’essere umano è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza l’espressione:
a. «Dipartimento» è sostituito da «DFI»;
b. «Ufficio federale» è sostituito da «UFSP».
Art. 2 Servizio federale competente
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il servizio federale competente secondo gli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 4 LEGU.
Art. 4 Deroghe all’obbligo di autorizzazione
L’autorizzazione non è necessaria per eseguire gli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni e caratteristiche tissutali non compiuti per determinare se vi è una malattia ereditaria o una predisposizione a una malattia.
Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva, lett. f, g e h nonché cpv. 3, 3bis e 4
1 Il capo di laboratorio deve possedere uno dei seguenti titoli o diplomi di studio:
f. medico specialista in patologia secondo la legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche con riconoscimento della specializzazione principale FMH in patologia molecolare ;
g. una formazione completa nel settore della chimica, della biochimica, della microbiologia o della biologia ottenuta in un’università ai sensi
1 RS 810.122.1
2 RS 811.11
2009–1639