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Consultazione 2009/28: Revisione parziale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) e dell'ordinanza del DFI sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI). · 4 pagine

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Ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano (OEGU)

Modifica del ... Avamprogetto per l'indagine conoscitiva del

novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 14 febbraio 20071 sugli esami genetici sull’essere umano è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

In tutta l’ordinanza l’espressione:

a. «Dipartimento» è sostituito da «DFI»;

b. «Ufficio federale» è sostituito da «UFSP».

Art. 2 Servizio federale competente

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è il servizio federale competente secondo gli articoli 8 capoverso 2 lettera a e 12 capoverso 4 LEGU.

Art. 4 Deroghe all’obbligo di autorizzazione

L’autorizzazione non è necessaria per eseguire gli esami genetici per la tipizzazione di gruppi sanguigni e caratteristiche tissutali non compiuti per determinare se vi è una malattia ereditaria o una predisposizione a una malattia.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva, lett. f, g e h nonché cpv. 3, 3bis e 4

1 Il capo di laboratorio deve possedere uno dei seguenti titoli o diplomi di studio:

f. medico specialista in patologia secondo la legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche con riconoscimento della specializzazione principale FMH in patologia molecolare ;

g. una formazione completa nel settore della chimica, della biochimica, della microbiologia o della biologia ottenuta in un’università ai sensi

1 RS 810.122.1

2 RS 811.11

2009–1639