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Consultazione 2009/28: Revisione parziale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) e dell'ordinanza del DFI sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI). · 4 pagine

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dell’articolo 3 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19993 sull’aiuto alle università o in un’università estera riconosciuta dallo Stato o accreditata;

h. una formazione universitaria completa in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia secondo la legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche .

3 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) decide sull’equivalenza dei titoli esteri con i titoli di cui al capoverso 1 lettere a-e.

3bis Ai laboratori il cui capo dispone di un altro titolo o diploma di studio, l’UFSP può concedere un’autorizzazione per il periodo tra la presentazione della domanda di riconoscimento dell’equivalenza di tale titolo o diploma di studio e la decisione sul riconoscimento.

4Abrogato

Art. 7 Qualifica del personale di laboratorio

Almeno la metà delle persone incaricate dell’esecuzione di analisi deve poter attestare:

a. una formazione professionale di laborista AFC (biologia) o un diploma federale di tecnico in analisi biomediche secondo la legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale;

b. una formazione completa nel settore della chimica, della biochimica, della microbiologia o della biologia ottenuta in un’università o in una scuola universitaria professionale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19996 sull’aiuto alle università, oppure in una scuola universitaria estera riconosciuta dallo Stato o accreditata; o

c. una formazione universitaria completa in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia secondo la legge del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche.

Art. 11 cpv. 1bis e 1ter

1bis I laboratori il cui capo dispone di un diploma di studio di cui all’articolo 6 lettera g o h possono essere autorizzati a eseguire esami genetici non eseguiti da alcun laboratorio autorizzato secondo l’articolo 8 LEGU. Il capo di laboratorio deve dimostrare che dispone delle competenze professionali necessarie per eseguire e interpretare questi esami.

1ter A condizione che il capo di laboratorio dimostri che continua a disporre delle necessarie competenze professionali, un’autorizzazione secondo il capoverso 1bis può essere rinnovata anche se, dopo la sua concessione, un laboratorio autorizzato conformemente all’articolo 8 LEGU offre di eseguire i medesimi esami. In caso di

3 RS 414.20

5 RS 412.10

6 RS 414.20

7 RS 811.11