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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

c. il controllo al quale sono sottoposti.

3La presente ordinanza stabilisce norme applicabili:

a. all’approvazione dei principi attivi, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono,

b. ai coadiuvanti e ai coformulanti.

Art. 2 Campo di applicazione

1La presente ordinanza si applica ai prodotti, di seguito chiamati "prodotti fitosanitari", nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore, contenenti o costituiti da principi attivi, fitoprotettori o sinergizzanti e destinati a uno dei seguenti usi:

a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che lo scopo principale dei prodotti sia igienico piuttosto che fitosanitario;

b. influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio sulla crescita delle piante, senza peraltro fungere da fertilizzanti;

c. garantire la conservazione dei prodotti vegetali, sempre che i principi o i prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali sui conservanti;

d. eliminare i vegetali indesiderati o parti di vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell'acqua a protezione dei vegetali;

e. frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto delle alghe, a meno che i prodotti non vengano applicati sul suolo o nell'acqua a protezione dei vegetali;

2La presente ordinanza si applica alle sostanze, compresi gli organismi e i virus, aventi un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sulle piante, su parti di vegetali o su prodotti vegetali; tali sostanze sono di seguito chiamate “principi attivi”.

3La presente ordinanza si applica a:

a. sostanze o preparati, di seguito chiamati “fitoprotettori”, aggiunti a un prodotto fitosanitario per eliminarne o ridurne gli effetti fitotossici su certi vegetali;

b. sostanze o preparati, di seguito chiamati “sinergizzanti” che, pur avendo in misura nulla o esigua gli effetti di cui al paragrafo 1, possono potenziare l’attività dei principi attivi contenuti in un prodotto fitosanitario;

c. sostanze o preparati, di seguito chiamati “coformulanti” che, pur essendo utilizzati o destinati a essere utilizzati in un prodotto fitosanitario o in un coadiuvante, non sono né principi attivi né fitoprotettori o sinergizzanti;

d. sostanze o preparati, di seguito chiamati “coadiuvanti”, contenenti o costituiti da coformulanti, nella forma in cui sono consegnati all’utilizzatore e immessi sul mercato per essere mescolati dall’utilizzatore con un prodotto fito-