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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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Prodotti fitosanitari 916.161916.161
Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF1)
Progetto di 26.10.2009
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 15 dicembre 20002 sui prodotti chimici (LPChim),
visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 3-5, 161, 164, 168 e 177
della legge del 29 aprile 19983 sull’agricoltura (LAgr),
visto l'articolo 17 della legge federale del 21 marzo 20034 sull'ingegneria genetica (LIG),
visti gli articoli 29, 29d capoverso 4 e 30b capoversi 1 e 2 lettera a, della legge del 7 ottobre 19835
sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),
vista la legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio
(LOTC),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e oggetto
1La presente ordinanza ha per scopo di garantire che i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Essa mira ad assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e animale nonché per l'ambiente e a migliorare la produzione agricola.
2La presente ordinanza disciplina:
a. l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentati in forma commerciale,
b. la loro immissione sul mercato, il loro uso e
RU 2005 3035
1RU 2005 4479