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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

sanitario, per rafforzare l'efficacia di quest'ultimo o di altre proprietà pesticide.

4La presente ordinanza non si applica ai prodotti fitosanitari in transito o destinati esclusivamente all'esportazione.

5Per prodotti fitosanitari si intendono i prodotti fitofarmaceutici ai sensi del regolamento 2009/…7 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della presente ordinanza si intende per:

a. residui: una o più sostanze presenti in o su vegetali o prodotti vegetali, prodotti animali commestibili, acqua potabile o altrove nell’ambiente e derivanti dall’impiego di un prodotto fitosanitario, compresi i loro metaboliti e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione;

b. sostanze: gli elementi chimici e i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione;

c. preparati: le miscele o soluzioni composte da due o più sostanze destinate a essere utilizzate come prodotti fitosanitari o coadiuvanti;

d. sostanza potenzialmente pericolosa: qualsiasi sostanza che sia intrinsecamente atta ad avere effetti negativi sugli esseri umani, sugli animali o sull’ambiente e che sia presente in un prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da comportare il rischio che tali effetti si producano. In tale categoria rientrano anche, ma non solo, le sostanze classificate come pericolose conformemente ai criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 19678 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e presenti nel prodotto fitosanitario in concentrazioni tali da far considerare il prodotto come pericoloso ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 1999/45/CE9;

e. vegetali: le piante vive o parti vive di piante, compresi frutti freschi, verdure fresche e sementi;

f. prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito solo un trattamento semplice quale la macinazione, l’essiccazione o la compressione, sempreché non si tratti di vegetali;

7 Progetto adottato dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2009 (EP-PE_TC2-COD(2006)0136)

8 GU L 196 del 16 agosto 1967, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/6/CE della Commissione del 4 febbraio 2009, GU L 36 del 5.2.2009, pag. 15.

9 Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, GU L 200 del 30 luglio 1999, pag. 1, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, GU L

353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.