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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
g. organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo appartenente al regno a-
nimale o vegetale nonché altri agenti patogeni nocivi per le piante o i prodotti vegetali;
h. metodi non chimici: i metodi sostitutivi dei pesticidi chimici di protezione
fitosanitaria o di lotta contro i nemici delle colture fondati su tecniche agronomiche quali quelle di cui all'allegato III.1 della direttiva 2009/.../CE10, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi o metodi fisici, meccanici o biologici di lotta contro i nemici delle colture;
i. immissione sul mercato: la detenzione a scopo di vendita all'interno della
Svizzera, incluse l'offerta a scopo di vendita o di qualsiasi altra forma di cessione, a titolo gratuito od oneroso, nonché la stessa vendita, la distribuzione e le altre forme di cessione, esclusa la restituzione al venditore precedente; la messa in libera pratica nel territorio svizzero è considerata un'immissione sul mercato ai sensi della presente ordinanza; per immissione sul mercato si intende l'immissione in commercio ai sensi del regolamento 2009/…11 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
j. autorizzazione di un prodotto fitosanitario: un atto amministrativo mediante
il quale il servizio d'omologazione autorizza l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario;
k. produttore: una persona che esegue essa stessa oppure appalta a un terzo la
fabbricazione di prodotti fitosanitari, principi attivi, fitoprotettori, sinergizzanti, coformulanti o coadiuvanti oppure la persona designata dal produttore come suo unico rappresentante ai fini dell’osservanza della presente ordinanza;
l. lettera di accesso: un documento originale mediante il quale il proprietario
di dati protetti a norma della presente ordinanza consente a che il servizio d'omologazione utilizzi tali dati, conformemente alle condizioni e alle modalità specifiche, per autorizzare un prodotto fitosanitario o approvare un principio attivo, un sinergizzante o un fitoprotettore a vantaggio di un altro richiedente;
m. ambiente: le acque, i sedimenti, il suolo, l’aria, la terra, le specie della flora e
fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni esistenti tra queste e altri organismi viventi;
n. gruppi vulnerabili: le persone alle quali bisogna prestare particolare atten-
zione nell'ambito della valutazione degli effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Appartengono a questo gruppo le donne incinte e le madri allattanti, i nascituri, gli infanti e i bambini, gli anziani nonché i lavoratori e gli abitanti esposti ai pesticidi per lungo tempo;
10 Progetto adottato dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2009 (P6_TA-PROV(2009)0010).
11 Progetto adottato dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2009 (EP-PE_TC2- COD(2006)0136).