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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

x. utilizzatore professionale: un utilizzatore professionale come definito all'ar-

ticolo 3 paragrafo 1 della direttiva 2009/.../CE15 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

y. uso minore: uso di un prodotto fitosanitario su vegetali o prodotti vegetali

che:

1. non sono ampiamente diffusi; o

2. sono ampiamente diffusi per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali;

z. serra: ambiente chiuso, statico e accessibile, adibito alla produzione di col-

ture, recante un rivestimento esterno solitamente translucido, che consente uno scambio controllato di materia ed energia con l'ambiente circostante e impedisce il rilascio di prodotti fitosanitari nell'ambiente. Ai fini della presente ordinanza sono considerati come serre anche gli ambienti chiusi, adibiti alla produzione di vegetali, il cui rivestimento esterno non è translucido (p.es. per la produzione di funghi o di indivia);

aa. trattamento post-raccolta: il trattamento, dopo il raccolto, di vegetali o pro-

dotti vegetali in uno spazio confinato dove non vi è possibilità di fughe, per esempio in un magazzino;

ab. biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, in-

clusi gli ecosistemi terrestri e acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; tale variabilità può comprendere la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;

ac. servizio d'omologazione: il servizio federale che decide in merito

all’omologazione dei prodotti fitosanitari;

ad. pubblicità: la forma di promozione, tramite mezzi elettronici di comunica-

zione o la stampa, della vendita o dell'impiego dei prodotti fitosanitari; essa è rivolta a persone diverse dal titolare dell'autorizzazione e da chi immette sul mercato il prodotto fitosanitario (inclusi i relativi agenti);

ae. metabolita: qualunque metabolita o prodotto di degradazione di un principio

attivo, di un fitoprotettore o di un sinergizzante, che si formi negli organismi o nell'ambiente. Un metabolita è considerato rilevante se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività biologica bersaglio o che comporti per gli organismi un rischio più elevato o comparabile a quello della sostanza madre o che possieda determinate proprietà tossicologiche ritenute inaccettabili. Tale metabolita è rilevante per la decisione generale di approvazione o per la definizione delle misure di riduzione del rischio;

af. impurezza: qualunque componente, diverso dal principio attivo puro e/o va-

riante pura, presente nella materia tecnica (anche originata dal processo di fabbricazione o dalla degradazione durante la conservazione).

15 Progetto adottato dal Parlamento europeo il 13 gennaio 2009 (P6_TA-PROV(2009)0010).