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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

f. se del caso, essere state ottenute secondo le disposizioni della legge federale del 9 marzo 197859 sulla protezione degli animali (LPDA).

2Le prove e le analisi intese a ottenere dati sulle proprietà e/o sulla sicurezza per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente devono essere effettuate in osservanza ai principi dell’ordinanza del 18 maggio 200560 sulla buona prassi di laboratorio (OBPL).

2. Sostanze chimiche

1Le condizioni alle quali devono adempiere i fascicoli riguardanti l'iscrizione di una sostanza chimica nell'allegato 1 della presente ordinanza corrispondono a quelle fissate nell'allegato II parte A della direttiva 91/414/CEE61 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2Ai fini della presente ordinanza, nell'allegato di cui al capoverso 1:

a. "la Svizzera" sostituisce "la Comunità" ai punti 1.1 e 7.1;

b. "al servizio d’omologazione" sostituisce "alla Commissione e agli Stati membri" ai punti 1.2 e 1.9;

c. "all'autorità competente" sostituisce "agli Stati membri" al punto 4.2.1;

d. "il servizio d'omologazione" sostituisce "le autorità competenti degli Stati membri" al punto 6.10.

3. Microrganismi

1Le condizioni alle quali devono adempiere i fascicoli riguardanti l'iscrizione di un microrganismo nell'allegato 1 della presente ordinanza corrispondono a quelle fissate nell'allegato II parte B della direttiva 91/414/CEE62 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2Ai fini della presente ordinanza, nell'allegato di cui al capoverso 1:

a. "la Svizzera" sostituisce "la Comunità" al punto 1.1;

b. "al servizio d’omologazione" sostituisce "alla Commissione e agli Stati membri" ai punti 1.2 e 1.4.1;

c. "il servizio d'omologazione" sostituisce "le autorità competenti degli Stati membri" al punto 9.

59[RU 1981 562 1064, 1991 2345, 1995 1469 art. 59 n. 1, 2003 4181 4803 allegato n. 3,

2006 2197 allegato n. 45. RU 2008 2965 art. 43]. Confrontare attualmente la LF del 16.12.2005 (RS 455).

60 RS 813.112.1

61 GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, GU L 237 del 9 settembre 2009, pag. 11.

62 GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, GU L 237 del 9 settembre 2009, pag. 11.