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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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Prodotti fitosanitari 916.161

f. se del caso, essere state ottenute secondo le disposizioni della LPDA63.

2Le prove e le analisi intese a ottenere dati sulle proprietà e/o sulla sicurezza per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente devono essere effettuate in osservanza ai principi dell’OBPL64.

3Le informazioni richieste dovranno comprendere la classificazione e l’etichettatura proposta per il prodotto fitosanitario in conformità delle pertinenti direttive.

4In casi particolari può essere necessario richiedere per alcune componenti della formulazione alcune delle informazioni previste all’allegato II parte A della direttiva 91/414/CEE65 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Prima di procedere a siffatta richiesta, saranno esaminate tutte le informazioni sulla formulazione messe a disposizione dal servizio d'omologazione, in particolare quando:

a. il diritto svizzero consente l’impiego di tale componente in alimenti, mangimi, medicinali o cosmetici; o

b. per il componente interessato è stata presentata una scheda di dati di sicurezza.

2. Prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche

1I requisiti ai quali devono adempiere i fascicoli riguardanti l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente principi attivi chimici corrispondono a quelli fissati nell'allegato III parte A della direttiva 91/414/CEE66 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2Ai fini della presente ordinanza, nell'allegato di cui al capoverso 1:

a. "in Svizzera" sostituisce "nella Comunità" al punto 1.1;

b. "il servizio d'omologazione" sostituisce "le autorità competenti degli Stati membri" ai punti 8.9 e 11.

3. Prodotti fitosanitari contenenti microrganismi

1Le condizioni alle quali devono adempiere i fascicoli riguardanti l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente microrganismi corrispondono a quelle fissate nell'allegato III parte B della direttiva 91/414/CEE67 del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2Ai fini della presente ordinanza, nell'allegato di cui al capoverso 1:

63RS 455

64 RS 813.112.1

65 GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, GU L 237 del 9 settembre 2009, pag. 11.

66 GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, GU L 237 del 9 settembre 2009, pag. 11.

67 GU L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/117/CE del Consiglio del 25 giugno 2009, GU L 237 del 9 settembre 2009, pag. 11.