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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

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916.161 Agricoltura

6Prima di rilasciare un’autorizzazione, i pertinenti servizi di valutazione vegliano affinché l’etichetta del prodotto fitosanitario soddisfi i requisiti di cui agli articoli 40 e 41 della presente ordinanza e l’imballaggio risponda ai criteri definiti negli articoli 35–37 OPChim.

7Le autorizzazioni vengono concesse unicamente se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui al punto 2 (principi specifici). Tuttavia:

a. quando uno o più dei requisiti specifici decisionali di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 o 2.7 non sono del tutto soddisfatti, l’autorizzazione viene concessa solo nel caso in cui i vantaggi dell’uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte siano superiori agli eventuali svantaggi. Le eventuali restrizioni nell’uso del prodotto, connesse alla mancata osservanza di alcuni dei requisiti summenzionati, devono essere indicate sull’etichetta e la mancata osservanza dei requisiti di cui al punto 2.7 non può compromettere il corretto uso del prodotto. Tali vantaggi possono:

1. favorire le misure di controllo integrato e l'agricoltura biologica ed essere con esse compatibili,

2. facilitare le strategie per ridurre al minimo il rischio di sviluppo di resistenza,

3. rispondere alla necessità di diversificare maggiormente i tipi di principi attivi o di meccanismi biochimici di azione, come per l’uso nelle strategie intese a evitare una degradazione accelerata nel suolo,

4. ridurre i rischi per gli operatori e i consumatori,

5. ridurre la contaminazione ambientale e attenuare gli effetti su specie non bersaglio;

b. qualora i criteri di cui al punto 2.6 non siano del tutto soddisfatti a causa di limitazioni nelle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche analitiche, si concede un’autorizzazione per un determinato periodo se i metodi presentati si giustificano in quanto adeguati per gli scopi previsti. In questo caso, al richiedente viene concesso un termine, entro il quale elaborare e presentare metodi analitici conformi ai criteri di cui sopra. L’autorizzazione viene rivista alla scadenza del termine concesso.

8Se un’autorizzazione è stata rilasciata conformemente ai requisiti formulati nel presente allegato, in virtù dell’articolo 22 della presente ordinanza il servizio d'omologazione può:

a. adottare, qualora possibile e di preferenza in stretta collaborazione con il titolare dell’autorizzazione, misure per migliorare le prestazioni del prodotto fitosanitario; e/o

b. se possibile, adottare in stretta collaborazione con il titolare dell’autorizzazione, misure per ridurre ulteriormente l’esposizione che può verificarsi dopo e durante l’uso del prodotto fitosanitario.

9I servizi di valutazione informano il titolare dell’autorizzazione circa le misure definite nel capoverso 8 lettere a e b invitandolo a fornire tutti i dati e le informazioni supplementari necessari per dimostrare le prestazioni o i rischi potenziali che sorgono nelle condizioni modificate di applicazione del prodotto.