Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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Compendio

Le disposizioni sulla compensazione della previdenza in caso di divorzio (art. 122-124 CC) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2000, diventando ben presto oggetto di numerose critiche. Mentre gli uni consideravano la regolamentazione troppo rigida e auspicavano che ai coniugi fosse concesso un più ampio margine d’azione in caso di divorzio, gli altri ritenevano che (anche) il nuovo diritto comportasse degli svantaggi più o meno sistematici per il coniuge che non esercita un’attività lucrativa. Veniva inoltre lamentata una scarsa applicabilità e certezza del diritto.

Per questi motivi, nel 2007 l’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha incaricato una commissione peritale di valutare la necessità di intervenire sul piano legislativo nell’ambito della compensazione della previdenza e di formulare proposte di miglioramento. Sulla base dei risultati ottenuti, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato il presente avamprogetto, in cui viene proposta una riforma della compensazione della previdenza nei seguenti punti:

• In futuro, i fondi di previdenza accumulati nel corso del matrimonio dovranno poter essere suddivisi in parti uguali anche se al momento del divorzio il caso di previdenza per invalidità o pensionamento è già sopraggiunto per il coniuge debitore (art. 122 AP-CC in combinazione con gli art. 22d e 22e AP-LFLP).

• L’avamprogetto chiarisce e allenta le condizioni che devono essere adempiute perché il giudice (art. 122 cpv. 2 AP-CC) o un coniuge (art. 122 cpv. 3 AP-CC) possano derogare al principio della suddivisione in parti uguali dei fondi di previdenza acquisiti durante il matrimonio.

• Gli istituti di previdenza vengono obbligati a comunicare annualmente all’Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo di assicurati (art. 24a AP-LFLP). In questo modo per i giudici del divorzio che devono pronunciarsi sulla compensazione della previdenza diventa più facile tener conto di tutti i beni patrimoniali in questione. Inoltre, sulla base del regime dei beni viene definito il momento di cui tenere conto per il calcolo del patrimonio di previdenza acquisito durante il matrimonio (art. 22a cpv. 1 AP-LFLP). Viene stabilito anche come procedere con la perdita di interessi nel caso in cui dei fondi di previdenza siano stati investiti per la proprietà di un’abitazione (art. 22a cpv. 3 AP-LFLP).

• L’avamprogetto assicura che, per quanto possibile, la natura dei fondi di previdenza trasferiti nell’ambito di un divorzio non cambi. I fondi della previdenza professionale obbligatoria devono continuare a farne parte anche dopo il divorzio (art. 15 cpv. 1 lett. c e art. 30d cpv. 6 AP-LPP nonché art. 22c AP-LFLP). A garanzia della previdenza viene inoltre proposto che le liquidazioni in capitale possano essere versate dagli istituti di previdenza soltanto se il coniuge dell’assicurato vi acconsente (art. 37a AP-LPP). Questa regolamentazione corrisponde quindi a quanto previsto per i pagamenti in contanti (art. 5 cpv. 2 LFLP).