Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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pilastro non esiste un registro centrale in cui sono riportati l’ubicazione e l’importo dei fondi risparmiati da una determinata persona fino al momento del divorzio.

Dall’altra, per il calcolo del patrimonio di previdenza da dividere l’articolo 122 capoverso 1 CC si basa sulla durata del matrimonio. Tuttavia, il matrimonio termina soltanto quando passa in giudicato la sentenza di divorzio e né il giudice né le parti possono prevederne la data. Teoricamente, quindi, al momento della sentenza di divorzio non è nemmeno possibile pronunciarsi in merito al patrimonio di previdenza rilevante6.

Problemi per individuare il patrimonio di previdenza rilevante si verificano anche quando dei fondi di previdenza sono stati investiti per la proprietà di un’abitazione. Nell’articolo 30c capoverso 6 della legge federale del 25 giugno 1983 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) viene stabilito esplicitamente che al momento del divorzio un versamento anticipato ricevuto durante il matrimonio va diviso come la prestazione di libero passaggio acquisita durante il matrimonio. Tuttavia, la legge non indica a chi viene addebitata la conseguente perdita di interessi7. Finora il Tribunale federale ha deciso soltanto che un versamento anticipato viene compreso nella compensazione della previdenza e diviso in parti uguali solo nella misura in cui al momento del divorzio il rispettivo valore patrimoniale sia ancora disponibile (DTF 132 V 332).

1.2.3 Deroghe al principio della suddivisione in parti uguali

Il diritto vigente parte dal presupposto che la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio debba essere suddivisa in parti uguali (art. 122 cpv. 1 CC). A determinate condizioni il coniuge può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto (art. 123 cpv. 1 CC) oppure il giudice può rifiutare la divisione (art. 123 cpv. 2 CC). Nel caso di una rinuncia il giudice verifica d’ufficio se sono soddisfatti i requisiti legali necessari (art. 141 cpv. 3 CC). In questo modo, i coniugi non hanno alcuna libertà decisionale in rapporto alla compensazione della previdenza, che quindi si distingue notevolmente dai diritti nell’ambito del regime dei beni, in relazione ai quali i coniugi possono disporre liberamente, perlomeno nel momento del divorzio.

Le critiche in questo ambito riguardano da un lato la definizione poco chiara delle deroghe al principio della suddivisione in parti uguali, dall’altro la rigidità della legge, che ostacola le soluzioni più ragionevoli, in particolare quando i coniugi esercitano un’attività lucrativa e dispongono di una buona previdenza professionale, anche se non identica. Viene inoltre criticato il fatto che la compensazione della previdenza sia necessaria anche nei casi in cui i contributi di mantenimento dopo il divorzio siano stati rifiutati o ridotti (art. 125 cpv. 3 CC; DTF 133 III 497).

6 Nella pratica si adotta un approccio pragmatico, ovvero i giudici accettano che i coniugi, in una convenzione o un accordo giudiziale, si accordino su un termine, in base al quale gli istituti di previdenza interessati possano calcolare le prestazioni d’uscita rilevanti (DTF 132 V 236).

7 Per i dettagli cfr. Andrea Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vorsorgeausgleich, Seminario giuridico dell’Università di Friburgo, vol. 280, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, pagg. 269 segg.