Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/41: Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio) · 44 pagine

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1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

In caso di divorzio i diritti alle prestazioni degli istituti di previdenza professionale e di libero passaggio rappresentano valori patrimoniali importanti (e a volte anche gli unici) di cui dispongono i coniugi. Di conseguenza, è altrettanto importante chiarire le modalità di suddivisione di tali valori patrimoniali.

Il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42), che sancisce la possibilità di ricorrere anche ai fondi accumulati nell’ambito della previdenza professionale (2° pilastro) per rimborsare i diritti fondati sul divorzio. Con la revisione del diritto del divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti, sancendo, negli articoli 122-124 del Codice civile (CC; RS 210), un diritto alla compensazione della previdenza indipendente dalle disposizioni sul contributo di mantenimento e sul regime dei beni. Da allora la prestazione d’uscita acquisita nel corso del matrimonio viene di regola suddivisa in parti uguali e, se questo non è possibile, il coniuge debitore deve versare un’indennità adeguata.

Ormai nessuno mette in discussione il senso e la necessità di una compensazione della previdenza. Viene tuttavia criticato il fatto che la legge lasci aperte diverse questioni oppure che proponga soluzioni difficilmente attuabili, pregiudicando la certezza del diritto1. Ai giudici viene inoltre rimproverato di omologare convenzioni sugli effetti del divorzio contrarie alla legge, violando quindi il loro dovere di verificare d’ufficio che sia garantita la compensazione della previdenza (art. 141 cpv. 3 CC). Ne risulterebbero svantaggiate soprattutto le donne che durante il matrimonio hanno svolto compiti di assistenza e che quindi non dispongono di fondi di previdenza professionale sufficienti2. Tuttavia, allo stesso tempo si richiede una maggiore flessibilità, soprattutto quando al momento del divorzio i coniugi sono concordi sulle modalità di compensazione della previdenza3.

Alla luce di tali considerazioni, il 10 novembre 2005 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha depositato la mozione 05.3713 «Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli». La mozione, accolta dal Consiglio federale, è stata adottata dal Consiglio nazionale il 15 marzo 2006 e dal Consiglio degli Stati il 19 dicembre 2006. In compenso, il 15 marzo 2006 il Consiglio nazionale ha deciso di non dare seguito alle iniziative parlamentari 4.405 Thanei «Divorzio. Compensazione della previdenza» e 04.409 Sommaruga Carlo «Divorzio. Effettiva parità di trattamento della donna nelle prestazioni d’uscita LPP».

In seguito a questi eventi, l’UFG ha incaricato una commissione peritale di valutare la necessità di legiferare nell’ambito della compensazione della previdenza e di formulare proposte di miglioramento4. La commissione peritale si è riunita 15 volte,

1 Cfr. il Rapporto dell’UFG sull’inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso giudici, avvocati e mediatori, maggio 2005, pag. 9 segg. (n. 9).

2 Cfr. Baumann/Lauterburg, Evaluation Vorsorgeausgleich, FamPra.ch, vol. 3, Berna 2004.

3 Cfr. UFG, loc. cit. (nota 1).

4 La commissione peritale era composta dai seguenti membri: Ruth Reusser, Dr. iur., sost. dir. UFG (fino a dicembre 2007; Presidente; in seguito: Monique Jametti Greiner, Prof. Dr. iur., vicedir. UFG); Armida Bianchi Lerch, avvocato; Thomas Geiser, Prof. Dr. iur.; Alex