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Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 4 pagine

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Avamprogetto / variante 1

Codice penale svizzero (CP) e Codice penale militare (CPM) (Assistenza organizzata al suicidio)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera

visto il messaggio del Consiglio federale del …1

decreta:

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Codice penale2

Istigazione Art. 115

e aiuto al1 Chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio o gli presta suicidio aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 Chiunque nell’ambito di un’organizzazione di aiuto al suicidio presta ad qualcuno aiuto al suicidio (assistente al suicidio), è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, a meno che non siano

adempiute le seguenti condizioni:

a. la persona che desidera morire prende ed esprime liberamente la decisione di suicidarsi; la decisione è ben ponderata e costante;

b. un medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;

c. un altro medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;

d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;

1FF ...

2 RS 311.0