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Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 4 pagine
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Avamprogetto / variante 1
Codice penale svizzero (CP) e Codice penale militare (CPM) (Assistenza organizzata al suicidio)
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera
visto il messaggio del Consiglio federale del …1
decreta:
I
I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Codice penale2
Istigazione Art. 115
e aiuto al1 Chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio o gli presta suicidio aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque nell’ambito di un’organizzazione di aiuto al suicidio presta ad qualcuno aiuto al suicidio (assistente al suicidio), è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, a meno che non siano
adempiute le seguenti condizioni:
a. la persona che desidera morire prende ed esprime liberamente la decisione di suicidarsi; la decisione è ben ponderata e costante;
b. un medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;
c. un altro medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;
d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;
1FF ...