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Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 4 pagine

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Codice penale. Codice penale militare

certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;

c. un altro medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;

d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;

e. l’aiuto al suicidio è prestato facendo uso di una sostanza prescritta da un medico;

f. l'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro;

g. l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamente una documentazione completa sul caso di suicidio.

3 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:

a. d’intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2; oppure

b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi

congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.

4 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:

a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e nel controllo dell'assistente al suicidio; e

b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organizzazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.

5 Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.