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Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 4 pagine
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Codice penale. Codice penale militare
certifica che la persona che desidera morire è in grado di intendere e volere in relazione al suo intento suicida;
c. un altro medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio certifica che la persona che desidera morire soffre di una malattia incurabile con prognosi di morte imminente;
d. insieme alla persona che desidera morire vengono vagliate e, se da lei auspicato, organizzate e attuate possibili alternative al suicidio;
e. l’aiuto al suicidio è prestato facendo uso di una sostanza prescritta da un medico;
f. l'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro;
g. l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamente una documentazione completa sul caso di suicidio.
3 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:
a. d’intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2; oppure
b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi
congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.
4 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:
a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e nel controllo dell'assistente al suicidio; e
b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organizzazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.
5 Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.