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Consultazione 2009/48: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare concernente l'assistenza organizzata al suicidio · 4 pagine
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e. l’aiuto al suicidio è prestato facendo uso di una sostanza prescritta da un medico;
f. l'assistente al suicidio non persegue alcuno scopo di lucro;
g. l'organizzazione di aiuto al suicidio e l'assistente al suicidio allestiscono congiuntamente una documentazione completa sul caso di suicidio.
3 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito ai sensi del capoverso 1 se:
a. d’intesa con lui, l'assistente al suicidio agisce senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2; oppure
b. l'organizzazione di aiuto al suicidio riceve prestazioni valutabili in denaro dalla persona che desidera morire o dai suoi
congiunti; sono fatte salve le quote associative e le donazioni versate o disposte almeno un anno prima del decesso.
4 Il responsabile di un’organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se:
a. intenzionalmente non applica la necessaria diligenza nella selezione, nell'istruzione e nel controllo dell'assistente al suicidio; e
b. l'assistente al suicidio presta aiuto al suicidio all'insaputa del responsabile dell'organizzazione di aiuto al suicidio, senza soddisfare una delle condizioni di cui al capoverso 2.
5 Il responsabile di un'organizzazione di aiuto al suicidio è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria se agisce con negligenza in relazione al capoverso 4.
2. Codice penale militare3
Istigazione Art. 119
e aiuto al1 Chiunque per motivi egoistici istiga qualcuno al suicidio o gli presta suicidio aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2 Chiunque nell’ambito di un’organizzazione di aiuto al suicidio presta ad qualcuno aiuto al suicidio (assistente al suicidio), è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, a meno che non siano
adempiute le seguenti condizioni:
a. la persona che desidera morire prende ed esprime liberamente la decisione di suicidarsi; la decisione è ben ponderata e costante;
b. un medico indipendente dall’organizzazione di aiuto al suicidio