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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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d. società di sicurezza: società che esercitano un’attività nel settore della sicurezza

quale la sorveglianza di beni mobili o immobili, la protezione di persone o l’assicurazione del trasporto di beni e valori;

e. personale di sicurezza: il personale di una società di sicurezza impiegato da

un’autorità federale conformemente alle disposizioni di cui al titolo ottavo della presente legge.

Art. 3 Competenza per i compiti di cui alla presente legge

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) adempie i compiti di cui alla presente legge che non sono affidati a un altro organo.

Titolo secondo: Compiti di polizia di sicurezza

Art. 4 Principio

1 Fedpol, in collaborazione con le autorità cantonali, assicura la protezione:

a. delle autorità e degli edifici della Confederazione;

b. delle persone e degli edifici di cui la Confederazione è tenuta a garantire la

sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico;

c. delle persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente

all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può istituire un comitato di coordinamento per le questioni inerenti alla sicurezza che coordina misure importanti in seno all’Amministrazione federale e assiste fedpol nei settori della protezione degli edifici e delle autorità.

Art. 5 Protezione delle autorità federali

1 Il Consiglio federale designa:

a. le persone della Confederazione che eseguono una funzione di interesse pubbli-

co e beneficiano di misure di protezione conformi alla situazione di minaccia correlata alla loro funzione;

b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle

installazioni è garantita dal personale di fedpol.

2 In singoli casi motivati il Consiglio federale può prevedere una proroga delle misure di protezione a favore di persone della Confederazione, anche dopo la fine dell’esercizio della loro funzione.

3 Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, il diritto di polizia (art. 62f della legge del 21 marzo 19974sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA) è esercitato dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o

3 RS 192.12

4 RS 172.010