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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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d. società di sicurezza: società che esercitano un’attività nel settore della sicurezza
quale la sorveglianza di beni mobili o immobili, la protezione di persone o l’assicurazione del trasporto di beni e valori;
e. personale di sicurezza: il personale di una società di sicurezza impiegato da
un’autorità federale conformemente alle disposizioni di cui al titolo ottavo della presente legge.
Art. 3 Competenza per i compiti di cui alla presente legge
L’Ufficio federale di polizia (fedpol) adempie i compiti di cui alla presente legge che non sono affidati a un altro organo.
Titolo secondo: Compiti di polizia di sicurezza
Art. 4 Principio
1 Fedpol, in collaborazione con le autorità cantonali, assicura la protezione:
a. delle autorità e degli edifici della Confederazione;
b. delle persone e degli edifici di cui la Confederazione è tenuta a garantire la
sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico;
c. delle persone che godono di privilegi, immunità e facilitazioni conformemente
all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 20073 sullo Stato ospite.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può istituire un comitato di coordinamento per le questioni inerenti alla sicurezza che coordina misure importanti in seno all’Amministrazione federale e assiste fedpol nei settori della protezione degli edifici e delle autorità.
Art. 5 Protezione delle autorità federali
1 Il Consiglio federale designa:
a. le persone della Confederazione che eseguono una funzione di interesse pubbli-
co e beneficiano di misure di protezione conformi alla situazione di minaccia correlata alla loro funzione;
b. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle
installazioni è garantita dal personale di fedpol.
2 In singoli casi motivati il Consiglio federale può prevedere una proroga delle misure di protezione a favore di persone della Confederazione, anche dopo la fine dell’esercizio della loro funzione.
3 Per tutti gli edifici in cui sono sistemate autorità federali, il diritto di polizia (art. 62f della legge del 21 marzo 19974sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA) è esercitato dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o