Progetto
Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Art. 15 Informatori
Gli informatori trasmettono di propria iniziativa, regolarmente o sporadicamente, informazioni agli Uffici centrali.
Art. 16 Persone di fiducia
1 Le persone di fiducia raccolgono informazioni in modo mirato seguendo le istruzioni degli Uffici centrali.
2 È consentito ricorrere alle persone di fiducia se altre misure per raccogliere informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue. Prima del loro impiego le persone di fiducia vanno informate che non dispongono di alcuna competenza ufficiale o di altri diritti speciali, che non possono compiere reati e nemmeno istigare o aiutare altri a delinquere.
3 Il DFGP disciplina il reclutamento, l’istruzione e la direzione delle persone di fiducia. L’impiego e la direzione sono documentati.
Art. 17 Rimborsi e ricompense
1 Gli Uffici centrali possono rimborsare le spese sostenute dagli informatori e dalle persone di fiducia per raccogliere e trasmettere informazioni.
2 Per segnalazioni particolarmente utili possono essere pagate ricompense. La promessa e il versamento di ricompense presuppongono in ogni singolo caso l’autorizzazione del direttore di fedpol.
3 Il DFGP disciplina l’ammontare e la documentazione dei rimborsi e delle ricompense.
Capitolo 3: Obbligo d’informazione delle autorità e trasmissione di dati personali
Art. 18 Cooperazione con autorità e servizi
1 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni e in quale misura le autorità e i servizi seguenti sono obbligati a collaborare con gli Uffici centrali e a informarli di caso in caso:
a. gli organi di perseguimento penale, i posti di polizia e l’amministrazione delle dogane;
b. le autorità di polizia degli stranieri e le altre autorità competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria;
c. le autorità di controllo degli abitanti e di altri registri ufficiali;
d. le autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
e. le autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni;