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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Art. 15 Informatori

Gli informatori trasmettono di propria iniziativa, regolarmente o sporadicamente, informazioni agli Uffici centrali.

Art. 16 Persone di fiducia

1 Le persone di fiducia raccolgono informazioni in modo mirato seguendo le istruzioni degli Uffici centrali.

2 È consentito ricorrere alle persone di fiducia se altre misure per raccogliere informazioni risultano vane o sproporzionatamente ardue. Prima del loro impiego le persone di fiducia vanno informate che non dispongono di alcuna competenza ufficiale o di altri diritti speciali, che non possono compiere reati e nemmeno istigare o aiutare altri a delinquere.

3 Il DFGP disciplina il reclutamento, l’istruzione e la direzione delle persone di fiducia. L’impiego e la direzione sono documentati.

Art. 17 Rimborsi e ricompense

1 Gli Uffici centrali possono rimborsare le spese sostenute dagli informatori e dalle persone di fiducia per raccogliere e trasmettere informazioni.

2 Per segnalazioni particolarmente utili possono essere pagate ricompense. La promessa e il versamento di ricompense presuppongono in ogni singolo caso l’autorizzazione del direttore di fedpol.

3 Il DFGP disciplina l’ammontare e la documentazione dei rimborsi e delle ricompense.

Capitolo 3: Obbligo d’informazione delle autorità e trasmissione di dati personali

Art. 18 Cooperazione con autorità e servizi

1 Il Consiglio federale disciplina a quali condizioni e in quale misura le autorità e i servizi seguenti sono obbligati a collaborare con gli Uffici centrali e a informarli di caso in caso:

a. gli organi di perseguimento penale, i posti di polizia e l’amministrazione delle dogane;

b. le autorità di polizia degli stranieri e le altre autorità competenti in materia d’entrata e soggiorno degli stranieri, nonché di concessione dell’asilo o di ammissione provvisoria;

c. le autorità di controllo degli abitanti e di altri registri ufficiali;

d. le autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;

e. le autorità competenti per il rilascio dei permessi nell’ambito della circolazione di determinati beni;