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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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altre autorità federali che vi sono sistemati. Essi adottano le misure di protezione adeguate d’intesa con fedpol.
4 I Cantoni assicurano la protezione degli altri beni della Confederazione conformemente all’articolo 62e LOGA.
5 Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica previa consultazione di fedpol e dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali sistemati negli edifici interessati.
Art. 6 Esecuzione degli obblighi risultanti dal diritto internazionale pubbli-
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I Cantoni adottano sul loro territorio, d’intesa con fedpol, le misure necessarie all’adempimento degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico; se necessario, cooperano con i servizi di sicurezza delle organizzazioni internazionali o delle missioni diplomatiche stabilite sul loro territorio nonché con le autorità di polizia estere competenti per le questioni di sicurezza nelle regioni di frontiera.
Art. 7 Impiego di apparecchi ottici di sorveglianza
1 Nella misura in cui sia necessario per proteggere gli edifici e le persone di cui al presente titolo, possono essere utilizzati in luoghi accessibili al pubblico, videocamere per riprese e registrazioni visive nonché altri apparecchi ottici di sorveglianza.
2 Le registrazioni visive di cui al capoverso 1 che contengono dati relativi a persone sono cancellate entro 14 giorni dalla loro registrazione.
Titolo terzo: Compiti di polizia giudiziaria
Capitolo 1: Uffici centrali di polizia giudiziaria per la lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale
Art. 8 Principio
1 Fedpol gestisce gli Uffici centrali di polizia giudiziaria per individuare e combattere:
a. la criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 10;
b. il traffico illegale di stupefacenti ai sensi degli articoli 11 e seguente nonché
29b della legge del 3 ottobre 19515 sugli stupefacenti;
c. la tratta delle bianche ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo internazionale del 18
maggio 19046 inteso a garantire una protezione efficace contro il traffico criminale conosciuto sotto il nome di tratta delle bianche;