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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine
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Art. 286a (nuovo) Delimitazione rispetto ad altre misure di ricerca e d’indagine
1 Gli interventi di membri della polizia che allacciano contatti per scopi di ricerca o d’indagine senza rivelare la loro vera identità e funzione, non sono considerati inchieste mascherate fintanto che si rinuncia a infiltrare un ambiente criminale per creare un rapporto particolare di fiducia con le persone contattate.
2 Per il grado d’ingerenza l’articolo 293 si applica per analogia.
Art. 288
1 Il pubblico ministero può assegnare un’identità fittizia all’agente infiltrato e alla sua persona di contatto.
2 Il pubblico ministero può garantire all’agente infiltrato e alla sua persona di contatto che non rivelerà la loro vera identità nemmeno nell’ambito di un procedimento giudiziario in cui essi compaiono come persone informate sui fatti o come testimoni.
3 Se l’agente infiltrato o la sua persona di contatto ha commesso un reato nel corso dell’intervento, il giudice dei provvedimenti coercitivi decide sotto quale identità si svolge il procedimento penale.
2. Legge federale del 21 marzo 199796 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 2 cpv. 4 lett. d, e ed f
Abrogato
Art. 5 cpv. 1 lett. b
Abrogato
Art. 13a, 28 cpv. 2 e 3
Abrogato
Sezione 5 (art. 22–24) e sezione 5a (art. 24a–24h)
Abrogate
3. Legge federale del 16 dicembre 200597 sugli stranieri
Art. 67 cpv. 2
2 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di:
96 RS 120
97 RS 142.20