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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Art. 19a (nuovo) Allontanamento e tenuta a distanza

Le persone possono essere allontanate o tenute a distanza temporaneamente da un luogo se:

a. minacciano la sicurezza di autorità federali o di persone, edifici e installazioni

la cui protezione compete alla Confederazione;

b. ciò è necessario per proteggere informazioni classificate della Confederazione;

o

c. ostacolano l’esecuzione della coercizione di polizia o di una misura di polizia.

Art. 20° (nuovo) Perquisizioni di veicoli e altre cose mobili

1 È consentito perquisire veicoli e altre cose mobili se sono custodite da una persona che può essere perquisita in virtù dell’articolo 20.

2 Se possibile la perquisizione avviene in presenza della persona proprietaria della cosa.

3 Se la perquisizione è eseguita in assenza di tale persona, essa è documentata.

8. Legge del 12 giugno 2009106 sull’IVA

Art. 74 cpv. 2 lett. e (nuova)

e. in casi specifici e su richiesta motivata in modo circostanziato nei confronti

delle autorità federali e cantonali di polizia per quanto riguarda i dati in possesso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, sempre che siano necessari per adempiere i compiti di polizia giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale.

9. Legge del 3 ottobre 1951107 sugli stupefacenti

Art. 29b cpv.. 1

1 Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente all’articolo 11 della legge del …108 sui compiti di polizia.

106 FF 2009 3789 (disegno sottoposto a referendum)

107 RS 812.121 (nella versione del 20 marzo 2008, cfr. RU 2009 2623)

108 RU …