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Consultazione 2009/52: Legge federale sui compiti della Confederazione in materia di polizia (legge sui compiti di polizia) · 57 pagine

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Art. 29e cpv. 2

2 I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all’Ufficio federale di polizia qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge, se si tratta di casi particolarmente gravi, che interessano l’estero o più Cantoni o che sono contraddistinti da particolari modalità di commissione. Le informazioni pertinenti sono di principio scambiate per via elettronica oppure registrate direttamente nei sistemi di trattamento dei dati dell’Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

10. Legge del 10 ottobre 1997109 sul riciclaggio di denaro

Art. 23 cpv. 2

2 L’Ufficio di comunicazione verifica le informazioni ricevute e prende i provvedimenti per raccogliere le informazioni conformemente all’articolo 12 capoverso 2 lettere a-e della legge del …110 sui compiti di polizia. Le autorità e i servizi di cui all’articolo 18 capoverso 1 della legge del … sui compiti di polizia sono tenuti a cooperare con l’Ufficio di comunicazione e a informarlo. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere dati personali a tali autorità e servizi, conformemente all’articolo 19 della legge del … sui compiti di polizia.

Art. 32 cpv. 1

L’Ufficio di comunicazione scambia con le autorità estere di perseguimento penale le informazioni di cui al titolo quinto della legge federale de …111 sui compiti di polizia che sono necessarie per combattere il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 del Codice penale112)

Art. 35 cpv. 1

Abrogato

109 RS 955.0

110 RU …

111 RU …

112 RS 311.0