Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 6 pagine
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mozione (08.3376) a complemento della disciplina proposta. Secondo la mozione, occorre rilasciare ai laureati provenienti da Paesi non membri dell'UE o dell'AELS e desiderosi di lavorare in Svizzera un permesso di soggiorno valido per sei mesi dopo l'ottenimento della laurea. I Verdi sono favorevoli al progetto proposto.
I seguenti partecipanti sono contrari al progetto:
Governi cantonali:
SO, UR, AI, TG, SG, ZH, FR, SH,
Partiti:
UDC
Associazioni mantello:
In parte: Associazione degli uffici svizzeri del lavoro
La principale riserva espressa nei confronti del progetto si basa sul carattere esplicitamente temporaneo dei permessi per stranieri rilasciati a scopo di formazione o perfezionamento. Lo scopo di queste formazioni sarebbe che una volta diplomati i beneficiari possano applicare nel loro Paese d'origine quanto appreso in Svizzera, e migliorare così la situazione economica di tale Paese. Per questo il legislatore ha volutamente conservato, in occasione del dibattimento sulla LStr, la disposizione relativa alla garanzia della partenza al termine della formazione. Si ritiene che il mercato del lavoro si sia rivelato sufficientemente flessibile.
La disciplina vigente mira a evitare il rilascio di nuovi permessi di lavoro qualora vi siano persone con qualifiche identiche o paragonabili in cerca di lavoro. Tale funzione di filtro ha dato buoni risultati. È pertanto respinta l'idea di un'ammissione generale che non tenga conto della priorità degli indigeni.
Eventualmente sarebbe opportuno modificare la LStr nel senso di un certo allentamento per quanto concerne l'attribuzione dei contingenti. Il gruppo mirato dal progetto potrebbe ad esempio beneficiare di un pool di permessi ad hoc sottostanti a contingente.
L'UDC respinge la proposta di revisione della LStr, ritenendola superflua. Secondo l'UDC, la disciplina attuale sarebbe sufficiente. Grazie alla libera circolazione delle persone nello spazio UE/AELS, le imprese svizzere avrebbero accesso a un’immensa offerta di manodopera con una buona formazione. Qualora la disciplina proposta venga introdotta, non risulta comprensibile come mai debba essere limitata ai soli diplomati di scuole universitarie: in ogni momento potrebbe infatti verificarsi un accresciuto fabbisogno di manodopera d'altro tipo, ad esempio in settori artigianali.
5. Commenti alle singole disposizioni
Art. 21 cpv. 3 (nuovo)
3 Lo straniero con diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa è di alto interesse scientifico o economico può essere ammesso in deroga al capoverso 1.
UR: si dichiara esplicitamente contrario alla revoca della priorità degli indigeni.
ZH: sotto il profilo della tecnica legislativa, le deroghe alle condizioni d'ammissione andrebbero disciplinate esclusivamente all'articolo 30 LStr.
BL: propone la formulazione seguente: «... la cui attività lucrativa è di alto interesse scientifico e serve in particolare alla ricerca di base, alla ricerca di punta o all’applicazione di nuove tecnologie.»
ZG: il complemento all'articolo 21 capoverso 3 va stralciato, mentre va conservato l'articolo 30 capoverso 1 lettera i.
TI: la disposizione discrimina gli studenti di università straniere. Nel quadro della riforma di Bologna è invece perseguita un'armonizzazione.
NE: sotto il profilo contenutistico, il testo di questa disposizione andrebbe inserito nell'articolo 30 LStr.