Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/71: 08.407 n Iniziativa parlamentare. Facilitare l'ammissione e l'integrazione di stranieri diplomati presso una scuola universitaria svizzera · 6 pagine
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PLR: approva esplicitamente l'abolizione della priorità degli indigeni, sempreché l'assunzione di manodopera straniera rivesta un alto interesse. Ciò consente di rafforzare la piazza economica svizzera e costituisce un’agevolazione per i datori di lavoro.
economiesuisse: la disciplina proposta coincide con il diritto attuale (art. 30 cpv. 1 lett. g-i nonché art. 47 OASA). Non è pertanto chiara l'utilità delle modifiche proposte.
Associazione degli uffici svizzeri del lavoro: critica esplicitamente la disciplina proposta, suggerendo che venga mantenuto il diritto vigente. Le imprese non avrebbero segnalato un fabbisogno che vada nel senso di quanto proposto dall'iniziativa. Vi sarebbe inoltre il pericolo di un ulteriore onere a carico delle opere sociali.
Unione Svizzera degli studenti di scuole universitarie: Propone il controprogetto seguente:
Art. 21 LStr
3 Il titolare di un diploma universitario svizzero può essere ammesso in deroga al capoverso 1.
Art. 30 LStr
1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:
i. agevolare l’esercizio di un’attività lucrativa, purché di alto interesse scientifico, a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera;
Art. 47 OASA Attività lucrativa dopo uno studio in Svizzera (art. 30 cpv. 1 lett. i LStr)
Lo straniero che ha concluso uno studio in Svizzera può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata o un permesso di dimora se:
a. la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e serve in particolare alla ricerca di base o all’applicazione di nuove tecnologie;
c. sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStr;
PF Zurigo: Propone la formulazione seguente:
3 Lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in deroga al capoverso 1.
Art. 30 LStr
i. agevolare l’esercizio di un’attività lucrativa a persone che hanno concluso i loro studi in Svizzera.
Una parte dei partecipanti chiede che la nozione di «alto interesse scientifico o economico» sia maggiormente concretizzata.
Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva nonché lett. d e cpv. 2bis (nuovi)
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale, se:
d. soddisfa i requisiti personali e formativi necessari per la formazione o il perfezionamento previsti.
2bis
La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.
BS: propone che il testo dell'articolo 27 capoverso 2bis LStr venga maggiormente concretizzato per quanto concerne i permessi di dimora per seguire una formazione o un perfezionamento. Il fatto di aver conseguito un diploma universitario svizzero non fonda un diritto generale al permesso di dimora o di lavoro.
FR: ritiene che questa disposizione sia meno chiara della disciplina attuale.
economiesuisse, Unione padronale svizzera: pone un problema il fatto che l'articolo si applichi a tutte le forme di formazione o perfezionamento. Esso dovrebbe riferirsi esclusivamente agli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario in Svizzera.
TI, per analogia NE: nella formulazione proposta la lettera d è superflua in quanto già contenuta nella lettera a vigente.
Unione Svizzera degli studenti di scuole universitarie: la formulazione proposta provocherebbe decisioni divergenti da parte delle autorità cantonali. Propone l'introduzione di un nuovo capoverso:
3 Per gli studenti delle università svizzere: a. nel quadro della prova dell'esistenza dei mezzi finanziari necessari è computato l'introito di un'attività lucrativa accessoria a decorrere dall'inizio dello studio; e b. non è applicabile il capoverso 2 lettera d.